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A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi cosi' ripartiti lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi. Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;656~art2 · fonte del testo

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