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La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di "Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione". Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;656~art1 · fonte del testo

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