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Per ulteriore svolgimento dell'attivita' dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a concedere all'Istituto predetto mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4 miliardi di lire all'anno, alle condizioni e con le modalita' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409. All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;163~artunico · fonte del testo

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