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[1]Per l'istituzione delle sale, di cui all'articolo precedente, verranno stipulate, tra il Ministero dell'interno e gli Enti interessati, apposite convenzioni circa i requisiti delle sale stesse, le modalita' per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalita'.
[2]Questa non potra' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia.
[3]Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si dovra', in quanto e' possibile, assicurare, nelle convenzioni, la direzione delle sale per la cura della lebbra al direttore della clinica.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
