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[1]Le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni spettanti per cessazione dal servizio posteriore al 1° luglio 1926, aumentati a termine del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.
[2]Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o degli assegni di cui sopra; in nessun caso, pero', anteriormente al 1° gennaio 1927.
Testo in vigore dal 6 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
