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Le somme da stanziare sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo, potranno essere gradualmente inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1940-41, restando abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, e nel R. decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645.
Testo in vigore dal 27 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
