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[1]La facolta': concessa al Ministero dell'aeronautica di assumere, nell'esercizio finanziario 1940-41, impegni a carico del fondo di L. 7.600.000.000, di cui alla legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 505, e' estesa alla quota di L. 1.100.000.000 prevista per l'esercizio 1941-42.
[2]Le somme rimaste disponibili sul suindicato fondo e sulle L. 1.130.000.000. autorizzate con il R. decreto-legge 30 marzo 1939-XVII, n. 645, convertito nella legge 22 giugno 1939-XVII, R. 1171, potranno essere impegnate oltre che per nuovi programmi costruttivi e per il potenziamento e completamento dei servizi, armi, munizioni ed armamenti di bordo e a terra, anche per altre occorrenze di carattere eccezionale determinate dallo stato di guerra.
Testo in vigore dal 27 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
