Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel Comune d'immigrazione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire 1000.

[2]Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli Uffici di collocamento del Comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei Comuni di origine.

Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art9 · fonte del testo

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