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[1]Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel Comune d'immigrazione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire 1000.
[2]Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli Uffici di collocamento del Comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei Comuni di origine.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
