Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attivita' soggetta alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le occorrenti comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di competenza.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
