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[1]Non possono essere iscritti ad Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso Comune di residenza, lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.
[2]Spetta al Prefetto, uditi il podesta' del Comune di residenza, gli Uffici di collocamento e le rappresentanze delle Associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
