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[1]Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque Comune del Regno devono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dall'Ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro Comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro 30 giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel Comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennita' di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

[2]Tale obbligo e' esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali puo' essere omessa le denunzia di cessazione del lavoro ai termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7. Rimane fermo, pero', in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'art. 8 dello stesso decreto-legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art6 · fonte del testo

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