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Nei Comuni di cui all'art. 1 e' vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri Comuni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'ufficio anagrafico o degli organi competenti ad autorizzare le immigrazioni, che attesti trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
