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[1]Nessuno puo' essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei Comuni di cui all'art. 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.
[2]Gli immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei Comuni anzidetti se non comprovino la stabilita' della condizione per la quale ottennero l'autorizzazione alla immigrazione.
[3]In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attivita' economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
