Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →
[1]Gli immigrati temporanei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in alcuno dei Comuni di cui all'art. 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta, rientrare nei Comuni di origine.
[2]Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
