Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Gli immigrati temporanei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in alcuno dei Comuni di cui all'art. 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta, rientrare nei Comuni di origine.

[2]Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.

Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art11 · fonte del testo

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