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[1]Il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento che richiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori di opera in violazione delle disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.
[2]Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'Ufficio anagrafico che iscriva o non cancelli dai registri anagrafici prestatori di opera in violazione delle norme della presente legge.
[3]Il datore di lavoro che assuma prestatori di opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
[4]Chiunque, infine, in violazione del disposto dell'art. 5, dia in locazione o sublocazione case di abitazione, camere mobiliate non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale, e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.
[5]Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
