Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. Leggi il testo vigente →

[1]Il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento che richiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori di opera in violazione delle disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

[2]Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'Ufficio anagrafico che iscriva o non cancelli dai registri anagrafici prestatori di opera in violazione delle norme della presente legge.

[3]Il datore di lavoro che assuma prestatori di opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

[4]Chiunque, infine, in violazione del disposto dell'art. 5, dia in locazione o sublocazione case di abitazione, camere mobiliate non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale, e' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.

[5]Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali.

Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art10 · fonte del testo

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