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La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni e' effettuata dai comandi provinciali del vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorita' sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facolta' di procedere a sopraluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali. I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanita'. Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale e' stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel regolamento. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

4

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 9 febbraio 1993. 10 parole tolte, 331 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285aggiunto: La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni e' effettuata dai comandi provinciali del vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorita' sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facolta' di procedere a sopraluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali. I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanita'. Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale e' stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel regolamento. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art19 · fonte del testo

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