Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 1952, n. 33

1

La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 2) che "La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000."

L. 4 dicembre 1954, n. 1222

2

La L. 4 dicembre 1954, n. 1222 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali."

Testo vigente dal 26 gennaio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1952 al 26 gennaio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 dicembre 1954, n. 1222

    La L. 4 dicembre 1954, n. 1222 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari