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Coloro che, avendo devoluto a suo tempo il contributo alla cessata Unione edilizia nazionale, intendono ottenere, a costruzione ultimata, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 74, la concessione dell'ulteriore quota del contributo a somministrazione rateale, debbono farne, a pena di decadenza, domanda direttamente al Ministero delle finanze, entro tre mesi dalla data del collaudo dei lavori.

Testo in vigore dal 4 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1069~art5 · fonte del testo

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