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[1]All'art. 3 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, e' sostituito il seguente:
[2]«I lavori di costruzione e di riparazione da eseguirsi dai danneggiati con i contributi depositati dall'Unione edilizia nazionale presso la Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1929, dovranno essere eseguiti e completati entro il 30 giugno 1930, sotto comminatoria di decadenza.
[3]«Ove entro il 30 giugno 1931 gli aventi diritto non abbiano presentato domanda per il pagamento delle somme loro dovute, il Ministero delle finanze disporra' l'annullamento dei depositi tuttora giacenti, e il reintegro al Tesoro dello Stato delle somme di sua spettanza.
[4]«I lavori da eseguire con i depositi, che saranno effettuati dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale posteriormente al 30 giugno 1929, dovranno ultimarsi, entro tre anni dalla data di notifica, al danneggiato, del deposito.
[5]«Il Ministero delle finanze disporra' l'annullamento dei depositi ed il reintegro al Tesoro delle somme di sua spettanza, qualora la richiesta di pagamento da parte del danneggiato non venga fatta nel termine di un anno, dal compiersi del triennio concesso per la esecuzione dei lavori».
Testo in vigore dal 4 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
