L'intero ammontare del fondo sara' erogato in favore dei congiunti che erano conviventi ed a carico delle vittime o che da esse ricevevano in tutto o in parte i mezzi di sostentamento. Nelle erogazioni si terra' conto del grado di parentela o di affinita' con le vittime e delle condizioni economiche dei destinatari.
Testo vigente dal 1 dicembre 1949
