Fondo per iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime Ai fini di cui alla presente legge, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione e' cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarieta' sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:

  • a)il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
  • b)i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • c)l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • d)i genitori;
  • e)i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
  • f)i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
  • g)i fratelli e le sorelle non conviventi. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

Testo vigente dal 5 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;63~art2 · fonte del testo

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