Art. 2
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In attesa della concessione del contributo di cui all'articolo precedente potra' essere corrisposto alle Aziende in via provvisoria e salvo conguaglio alla liquidazione finale del contributo stesso, oltre all'anticipo mensile della sovvenzione, liquidabile tenendo conto delle ritenute previste dalla Convenzione, anche un ulteriore anticipo da stabilire caso per caso dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1941 al 22 dicembre 2008
