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[1]Alle aziende di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati d'interesse locale (Societa' «Fiumana» di navigazione, Fiume; «Istria-Trieste» societa' anonima di navigazione, Trieste; Societa' «Eolia» anonima di navigazione; Messina, «La Meridionale» societa' anonima di navigazione, Palermo; Societa' «Partenopea» anonima di navigazione, Napoli; «Navigazione Toscana» societa' anonima,Livorno; Regia Azienda Isole Brioni, Brioni) che per ordini impartiti dall'autorita' competente per motivi di pubblico interesse abbiano dovuto sospendere, ridurre o modificare i servizi stabiliti nelle rispettive convenzioni stipulate col Ministero delle comunicazioni, potra' essere corrisposto dal Ministero stesso, a decorrere dal 30 agosto 1939-XVII e sino a quando i servizi non potranno essere integralmente ristabiliti, oltre alla sovvenzione spettante in base alle norme delle rispettive convenzioni per i servizi effettivamente compiuti, un contributo straordinario.
[2]La misura del contributo sara' insindacabilmente stabilita dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. In ogni caso l'importo complessivo di tale contributo e delle sovvenzioni corrisposte per i servizi effettuati non potra' superare per ciascuna azienda l'ammontare della sovvenzione spettante all'azienda stessa ai termini delle convenzioni vigenti.
Testo in vigore dal 13 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
