Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto del Ministro per le finanze sara' stabilita l'entrata in vigore della presente legge e saranno dettate le norme per la sua attuazione. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - De Vecchi di Val Cismon - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 27 luglio 1935
1Il Decreto 27 luglio 1935 (in G.U. 05/08/1935, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La devoluzione alla Reale Accademia di Santa Cecilia del contributo stabilito dall'art. 1 della citata legge 13 giugno 1935, n. 1184, decorre con l'inizio dell'esercizio finanziario 1935-1936".
Testo in vigore dal 20 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
