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[1]((L'un per cento della quota spettante all'Ente "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, pagati dai privati utenti, di cui all'art. 14 del decreto 30 dicembre 1934, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935, n. 26, sara' devoluto alla Reale accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.
[2]L'Amministrazione delle finanze corrispondera' le somme spettanti alla Reale accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1946.
Testo in vigore dal 21 marzo 1946 al 16 dicembre 2009
