Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1946 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((L'un per cento della quota spettante all'Ente "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, pagati dai privati utenti, di cui all'art. 14 del decreto 30 dicembre 1934, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935, n. 26, sara' devoluto alla Reale accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.

[2]L'Amministrazione delle finanze corrispondera' le somme spettanti alla Reale accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1946.

Testo in vigore dal 21 marzo 1946 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1946

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1935 al 21 marzo 1946. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'un per cento della quota spettante all'Ente tolto: Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R aggiunto: "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolariaggiunto: , pagati dai privati utenti, di cui tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 14 del decreto 30 dicembre 1934tolto: -XIII, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, tolto: emesso in base all'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1935, n. 26, sara' devoluto alla Reale tolto: Accademia aggiunto: accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.

tolto: La quota peraltro devoluta alla Reale Accademia di Santa Cecilia, non dovra', in ogni caso, superare la somma di L. 500.000 per ogni esercizio finanziario; la eventuale differenza in piu' restera' di spettanza dell'E.I.A.R.

L'Amministrazione delle finanze corrispondera' le somme spettanti alla Reale tolto: Accademia aggiunto: accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1946.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1184~art1 · fonte del testo

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