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Per la costruzione delle strade elencate nell'unita' tabella e' autorizzata la spesa di L. 74,500,000, da distribuirsi in quindici esercizi finanziari, a partire dal 1930-31. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 novembre 1930, n. 1470, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1701, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di L. 74.500.000 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3217, concernente provvedimenti a favore della Maremma toscana, e' ridotta a L. 67.092.432".
Testo in vigore dal 25 novembre 1930 al 16 dicembre 2009
