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[1]La gestione degli appalti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione, da parte delle Provincie, delle strade segnate nell'allegato elenco sara' proseguita a cura degli enti stessi.
[2]Si applichera' il riparto a norma del comma 2° del precedente art. 1 su tutte le spese che saranno, in causa degli appalti in corso, pagate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
