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[1]La costruzione delle strade comprese nell'elenco predetto sara' fatta a cura dello Stato.
[2]La spesa relativa sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
[3]La quota di spesa a carico delle Provincie sara' rimborsata allo Stato in trenta rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo a quello dell'ultimazione delle singole opere.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
