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[1]Per il riparto delle spese sostenute nell'esecuzione delle bonifiche della Maremma Toscana, durante il periodo dal 20 agosto 1902 alla data di pubblicazione della presente legge, si applicano le aliquote normali stabilite per le altre bonifiche dell'Italia centrale.

[2]E' abrogato l'art. 145 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3217~art2 · fonte del testo

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