L'aliquota di maggiorazione dei contributo di ammortamento per le navi da pesca di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, prevista nella nota n. 4 alla tabella n. 1 allegata alla legge, e' del 75 per cento. Per le navi medesime il contributo integrativo, di cui all'art. 6 della legge, e' pari al terzo del prezzo della nave alla data di entrata in effettivo esercizio, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del precitato art. 6.

Testo vigente dal 22 giugno 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art5 · fonte del testo

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