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[1]Lo stanziamento di L. 20,000, inscritto al capitolo 115-bis del bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1904-905, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, e' aumentato, per lo stesso esercizio, di L. 130,000.
[2]Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-910, lo stanziamento annuo sara' non minore di L. 100,000.
[3]Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premi e di sovvenzioni a Societa' e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all'interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati.
[4]Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra si avra' speciale riguardo alle Societa' e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle Associazioni cooperative costituite o che si costituiranno agli scopi di cui sopra, e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
