Art. 7
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E' autorizzato il Governo del Re a concedere all'ospedale civico di Palermo, con esenzione di tassa, una lotteria per l'ammontare di L. 2,000,000. Il piano relativo dovra' essere approvato dal Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
