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[1]La dichiarazione di applicabilita' della presente legge agli enti da essa contemplati, il trasferimento dei patrimoni degli enti, di cui all'art. 1, a favore degli ospedali e delle congregazioni interessate, nonche' la determinazione dell'ammontare delle rendite devolute in forza dell'articolo precedente all'ospedale di Palermo, sono fatte per ciascuna Provincia della Sicilia, con provvedimento definitivo da una Commissione composta dal prefetto, di un consigliere di Corte d'appello, designato dal primo presidente, e di un membro da eleggersi dalla Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza.

[2]Nei capiluoghi di Provincia, ove non ha sede la Corte d'appello, fara' parte della Commissione, invece del consigliere, il presidente del tribunale, o, in caso d'impedimento, un giudice da lui designato.

[3]Contro i provvedimenti adottati dalla predetta Commissione e' ammesso solo il ricorso al Re, in via straordinaria, come e' disposto dall'art. 1° (3° e 4° comma) della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la citta' di Roma.

[4]Gli enti contemplati dall'art. 4, tuttavia, potranno, nel solo caso di avvenute diminuzioni nei rispettivi patrimoni, ricorrere ogni tre anni alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per ottenere una proporzionale diminuzione della quota di rendita dovuta all'ospedale di Palermo.

Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;435~art5 · fonte del testo

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