Art. 3
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[1]I legati e lasciti e le altre istituzioni contemplate nel primo comma del precedente articolo, quando non siano soggetti a trasformazione, erogheranno le proprie rendite, attenendosi rigorosamente alle rispettive tavole di fondazione.
[2]Le rendite non erogate in ciascun anno per mancanza di persone, che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione, saranno devolute a favore degli istituti indicati nel comma anzidetto, salve le disposizioni speciali delle tavole di fondazione.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
