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[1]I legati e lasciti e le altre istituzioni contemplate nel primo comma del precedente articolo, quando non siano soggetti a trasformazione, erogheranno le proprie rendite, attenendosi rigorosamente alle rispettive tavole di fondazione.

[2]Le rendite non erogate in ciascun anno per mancanza di persone, che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione, saranno devolute a favore degli istituti indicati nel comma anzidetto, salve le disposizioni speciali delle tavole di fondazione.

Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;435~art3 · fonte del testo

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