Art. 2
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[1]I legati e lasciti, detti di certo genere, e le altre istituzioni menzionate nell'art. 2 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860, esistenti in Sicilia, aventi scopo di erogare i loro redditi in doti di maritaggio od in assegni diversi, ai soli discendenti dei fondatori e di altre famiglie indicate nelle tavole di fondazione, sono trasformati, in virtu' della presente legge, quando questi discendenti siano venuti a mancare, nel comune di Palermo a favore dell'Ospedale locale, e, negli altri comuni della Sicilia, a favore degli Ospedali del luogo. Nei comuni dove non esistono ospedali e finche' non ve ne siano fondati, i patrimoni di dette istituzioni sono devoluti a vantaggio delle Congregazioni di carita' perche' ne eroghino le rendite in sussidio a favore degli infermi poveri.
[2]I legati e lasciti di certo genere avente lo scopo di conferire doti di monacazione, sono trasformati per effetto della presente legge con le destinazioni rispettivamente stabilite, secondo i diversi luoghi, per gli altri lasciti contemplati dal precedente comma di questo articolo.
[3]L'attribuzione dei lasciti ad un dato Comune dovra' stabilirsi dalla Commissione, di cui all'art. 5, e determinarsi dal fatto che le famiglie all'epoca della fondazione del lascito appartenevano al Comune stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
