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[1]Le modificazioni, trasformazioni e riparazioni ammesse ai benefici previsti dall'art. 15 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che non siano state ultimate entro il 30 giugno 1938, conserveranno il diritto ai benefici stessi quando risultino ultimate entro il 30 giugno 1940.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL - LANTINI - GUARNERI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 6 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
