Art. 19 — Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio

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Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali ammesse ai benefici della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra ed altri casi di emergenza, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione e il noleggio obbligatorio possono essere disposti nel quinquennio sopra indicato soltanto in caso di guerra.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art19 · fonte del testo

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