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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 marzo 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Raineri - Tedesco - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 3 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
