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[1]E' abolita, anche per le concessioni minerarie vigenti, la tassa del cinque per cento del prodotto netto delle miniere, stabilita dall'art. 20 del decreto 21 giugno 1852, in vigore nell'ex-ducato di Parma e Piacenza.
[2]Le concessioni minerarie attuali e future sono soggette nelle dette Provincie ad una tassa fissa annuale di 50 centesimi per ettaro di superficie concessa.
Testo in vigore dal 3 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
