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[1]Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a parita' di merito, i coniugati con prole devono essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

[2]La precedente disposizione in nessun caso si applica a coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di una delle case predette, in seguito a regolare consegna, anche se ancora non sia di fatto luogo alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva e del mutuo edilizio individuale.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 giugno 1929 - Anno VII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Rocco - Martelli - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 giugno 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-06;1024~art4 · fonte del testo

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