La riscossione del contributo, di cui al precedente art. 5, lettera c), e' effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra. Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello in cui pervengono agli Uffici provinciali del tesoro le contabilita' dei titoli di spesa pagati, gravati della ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione. Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

Testo vigente dal 9 novembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1239~art7 · fonte del testo

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