Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, e' aggiunto il seguente ultimo comma: "La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo e' effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni".

Testo vigente dal 5 luglio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-16;614~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari