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[1]Si considerano esercenti di miniere coloro in nome e per conto dei quali le miniere sono coltivate, quando anche essi abbiano affidato ad altri, con contratto di cottimo, l'esecuzione dei lavori di coltivazione.

[2]I proprietari delle miniere di zolfo che abbiano concesso ad altri l'esercizio di esse mediante un compenso stabilito in una quota proporzionale del prodotto delle miniere medesime, sono obbligati al pagamento del contributo di cui nell'articolo precedente sulla quota proporzionale dello zolfo ad essi spettante e sono tenuti a rimborsare all'esercente il contributo che avesse eventualmente pagato su questa quota. Nel caso di sub-concessione nell'esercizio delle miniere, il sub-concedente e' parificato al proprietario per gli effetti del presente articolo.

Testo in vigore dal 29 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;396~art3 · fonte del testo

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