Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010. 666 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue: Art. 20. - I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: "I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianita', lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento". Art. 21. - Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati. Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali". Art. 22. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica, contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio. I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza". Art. 23. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incarichi di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza. I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione". Art. 24. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino". Art. 25. - E' sostituito dal seguente: "Personale di computisteria e di contabilita'. - Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilita' della carriera esecutiva e' adibito a lavori di computisteria, contabilita' e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici". Art. 26. - Il primo comma e' modificato come segue "Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art3 · fonte del testo
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