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[1]L'ammissione al compenso di armamento viene concessa ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, sulle domande degli armatori presentate dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, e nei limiti dei fondi autorizzati come al precedente art. 6.
[2]La liquidazione finale del compenso di armamento e' eseguita subito dopo l'entrata in servizio effettivo della nave e dopo la liquidazione dei compensi di costruzione.
[3]E' data facolta' all'Amministrazione di concedere, su richiesta degli armatori, anticipi sul compenso di armamento calcolato sui dati della dichiarazione di costruzione. Tali anticipi saranno corrisposti nella stessa misura e con le stesse condizioni stabilite, per gli anticipi sul compenso di costruzione dello scafo, dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Ciano - Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
