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[1]La velocita' della nave considerata nella tabella dell'articolo precedente e' quella media accertata in una prova in mare della durata di nove ore continue al dislocamento, al principio della prova, corrispondente alla linea regolamentare di bordo libero, estivo, diminuito della meta' della portata lorda.
[2]L'assetto della nave nella prova sara' quello normale per garantire le condizioni di buona navigazione.
[3]Durante le ultime tre ore dell'accennata prova saranno eseguiti gli accertamenti dello sviluppo di potenza e del consumo di combustibile agli effetti della determinazione del compenso di costruzione dell'apparato motore di cui e dotata la nave.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 12 dicembre 1934
