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Sono concessi agli armatori nazionali, per l'armamento di nuove navi mercantili, impostate in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge e varate entro il 30 giugno 1938, i compensi e le agevolazioni fiscali indicati nei seguenti articoli.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 21 luglio 1939
