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[1]Alla spesa derivante dai contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sara' provveduto con i fondi autorizzati dal R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TASSINARI - LISSIA
[6]Visto
[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 9 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
