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[1]Ai Consorzi di bonifica ricadenti nelle provincie di Pisa e di Lucca le cui opere sono state danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1940, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere contributi straordinari qualora venga accertato che le normali capacita' contributive dei terreni facenti parte dei rispettivi comprensori non consentano ulteriori aggravi.
[2]La misura del contributo sara' determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze.
Testo in vigore dal 9 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
