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Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1954 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art3 · fonte del testo

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